Detrazioni fiscali per carichi di famiglia: l’INPS adegua il suo sistema informativo

L’aggiornamento si è reso necessario a causa delle modiche apportate in materia dalla Legge di di bilancio 2025 (INPS, messaggio 26 febbraio 2025, n. 698).

La Legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 11, Legge n. 207/2024) ha introdotto alcune novità in materia di detrazioni per carichi di famiglia, modificando l’articolo 12 del Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR).

Di conseguenza, l’INPS, in qualità di sostituto di imposta, con effetto dal corrente anno, ha proceduto ad adeguare il sistema informativo delle “Detrazioni Unificate” come di seguito rappresentato:

–  azzerando, in quanto non spettanti, le detrazioni per figli a carico che hanno compiuto 30 anni e non sono disabili;

–  revocando, in quanto non spettanti, le detrazioni per gli altri familiari a carico e inserita la possibilità di dichiarare che si tratta di soggetto ascendente convivente con il contribuente.

Per quanto riguarda, invece, la novella normativa inserita dall’articolo 1, comma 11, lettera b) della citata Legge di bilancio 2025, l’INPS fa riserva di fornire, con successivo messaggio, ulteriori indicazioni operative. Tuttavia, l’Istituto ritiene utile precisare che è rimasta invariata la disciplina dei non residenti (cosiddetta Schumacker) prevista dall’articolo 24, comma 3-bis, del TUIR.

Infine, nel messaggio in commento, l’INPS rammenta che è onere del contribuente, come previsto dall’articolo 23 del D.P.R. n. 600/1973, dichiarare di avere diritto alle detrazioni previste dall’articolo 12 del TUIR e comunicare tempestivamente eventuali variazioni al sostituto di imposta.

CCNL Istruzione e ricerca: la piattaforma rivendicativa prevede miglioramenti salariali

Al via le trattative con l’Aran per il rinnovo contrattuale 2022-2024

Con un comunicato del 24 febbraio, la Flc-Cgil ha reso nota la convocazione per la giornata odierna presso l’Aran l’apertura, insieme alle altre Sigle sindacali, delle trattative per la definizione del CCNL Istruzione e ricerca per il triennio 2022-2024. Sebbene si tratti di un rinnovo tardivo, le OO.SS. sono impegnate affinché vengano disposti importanti miglioramenti economici e altrettante migliori condizioni di lavoro per il personale del comparto.
All’interno del documento viene ribadita l’importanza di eliminare le norme definite della “premialità” o alla “performance”; oltre alla possibilità, per tutti, di usufruire dei buoni pasto a prescindere dalla modalità lavorativa prevista dal contratto. Inoltre, va estesa la riduzione dell’orario lavorativo settimanale a 35 ore e rese più fruibili le modalità di attuazione degli istituti introdotti nel rinnovo 2019-2021 sul lavoro a distanza. 

Milleproroghe: riammissione alla Definizione agevolata

La Legge n. 15/2025, che converte il D.L. n. 202/2024, noto come “Milleproroghe”, introduce significative modifiche al regime della “Rottamazione-quater”, offrendo ai contribuenti che hanno perso i benefici di tale misura agevolativa entro il 31 dicembre 2024 la possibilità di riammissione alla Definizione agevolata dei debiti (Agenzia delle entrate-Riscossione, comunicato 25 febbraio 2025).

L’opportunità di essere riammessi alla Definizione agevolata dei tali debiti si applica esclusivamente ai contribuenti incorsi alla data del 31 dicembre 2024 nell’inefficacia della predetta misura agevolativa (cosiddetti “decaduti”) a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere.

 

Rientrano, pertanto, nella possibilità di riammissione solo i debiti, già oggetto di un piano di pagamento della “Rottamazione-quater”, per i quali:

  • non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31 dicembre 2024;

  • per almeno una rata del piano di pagamento agevolato in scadenza fino al 31 dicembre 2024 il versamento è stato effettuato in ritardo rispetto al previsto termine (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) o per un importo inferiore a quello dovuto.

I contribuenti che hanno rispettato le scadenze di pagamento non possono accedere a questa riammissione e devono continuare a versare secondo il piano già in essere, con la prossima rata in scadenza il 28 febbraio 2025 (5 marzo considerando i cinque giorni di tolleranza previsti dalla legge).

 

Per avvalersi della riammissione, i contribuenti devono presentare una domanda entro il 30 aprile 2025, seguendo le modalità telematiche che saranno rese disponibili dall’Agenzia delle entrate-Riscossione.

Nella domanda, oltre a indicare i debiti oggetto di riammissione, è necessario specificare le modalità di pagamento, che possono avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o in un massimo di 10 rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

 

Successivamente alla presentazione della domanda, l’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2025 una comunicazione con l’importo totale dovuto per la Definizione agevolata, dettagliando le singole rate e le relative scadenze. È previsto un interesse del 2% annuo sulle somme dovute a partire dal 1° novembre 2023. Il nuovo importo complessivo dovuto a titolo di Definizione agevolata, terrà conto di eventuali pagamenti che potrebbero essere stati effettuati anche successivamente all’intervenuta “decadenza” del piano agevolativo originario, con riferimento alla quota parte imputata a titolo di “capitale”.

 

La decadenza da un piano di pagamento comporta la cessazione automatica delle agevolazioni e il ripristino del debito residuo, inclusivo di sanzioni e interessi. Pertanto, ogni pagamento successivo alla decadenza sarà imputato al debito complessivo, comprendente sia il capitale che le sanzioni e gli interessi.

Manageritalia: attivo il credito welfare 2025 per i dirigenti

Caricata in piattaforma la seconda tranche del credito welfare per i dirigenti

Manageritalia ha reso noto il caricamento della seconda tranche del credito welfare che spetta ai dirigenti in servizio, secondo quanto stabilito dal rinnovo dei contratti dei dirigenti delle aziende del terziario. Il credito welfare, da 1.000,00 a 1.500,00 euro annui a seconda del CCNL, si somma al credito 2024, nel caso in cui non sia stato speso in tutto o in parte. La piattaforma offre la possibilità di ampliare le prestazioni sanitarie del Fasdac e previdenziali del Fondo Mario Negri, oltre ad un welfare globale per il dirigente ed i suoi familiari ed interessa anche la formazione, i servizi socioassistenziali, il rimborso delle spese scolastiche, assistenziali, il trasporto pubblico e molto altro. 
I dirigenti possono accedere alla piattaforma dal sito Cftmt con le proprie credenziali, così come le aziende. 

Ebac: contributo aggiornamento professionale

A sostegno dei datori di lavoro, è previsto un contributo fino ad un massimo di 500,00 euro

L’Ente Bilaterale Artigianato Campania offre ai datori di lavoro e i loro dipendenti che vogliono aggiornare le proprie competenze un contributo pari al 50% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 500,00 euro. 
Ai fini della richiesta, è necessario allegare:
– documentazione attestante l’acquisizione del requisito;
– documentazione attestante le spese sostenute;
– autorizzazione al trattamento dei dati ai fini della legge sulla privacy (mod. EBAC);
– fotocopia documento identità del richiedente.
Nel caso di assistenza, è possibile recarsi presso uno degli Sportelli Territoriali attivi su tutto il territorio campano ovvero presso la sede dell’Ente. 

Costituzione della rendita vitalizia: illustrate le novità del Collegato Lavoro

Esposta la nuova disposizione normativa introdotta dall’articolo 30 della Legge n. 203/2024 e fornite le relative istruzioni amministrative (INPS, circolare 24 febbraio 2025, n. 48).

Con la circolare in commento, l’INPS a provveduto a illustrare quanto stabilito dall’articolo 30 del Collegato Lavoro (Legge n. 203/2024) in materia di costituzione della rendita vitalizia, in relazione a contributi pensionistici obbligatori non versati e prescritti.

Infatti, con l’introduzione del comma settimo all’articolo 13 della Legge n. 1338/1962, a decorrere dal 12 gennaio 2025 (data di entrata in vigore del Collegato), il lavoratore ha ora la possibilità di richiedere direttamente la rendita vitalizia senza doversi sostituire al datore di lavoro inadempiente, ma solo quando il diritto di quest’ultimo (e del lavoratore in sostituzione) è ormai prescritto; ovvero quando, in forza della maturata prescrizione, la rendita vitalizia non possa più essere richiesta all’Istituto né dal datore di lavoro né dal lavoratore, in sostituzione del datore di lavoro.

Al riguardo, l’Istituto precisa che la prescrizione decennale inizia dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovvero dal giorno di scadenza del termine di prescrizione dei contributi, che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare e non ha versato. 

Peraltro, oltre che alle domande e ai ricorsi inoltrati a decorrere dall’entrata in vigore della Legge n. 203/2024, le indicazioni fornite con la circolare in oggetto trovano applicazione anche a tutte le domande di rendita vitalizia e ai ricorsi inoltrati prima del 12 gennaio scorso che risultino giacenti e non ancora definiti.

Infine, l’INPS nella circolare in argomento ha inserito anche gli adempimenti amministrativi a carico del datore di lavoro o del lavoratore o dei suoi superstiti, i profili istruttori e l’onere di riscatto, il profilo degli iscritti alla Gestione pubblica.

CCNL Edilizia Industria e cooperative: rinnovato il contratto nazionale

 L’ipotesi di accordo che verrà validata dalle assemblee dei lavoratori entro il 20 marzo 2025

Il 21 febbraio 2025 le componenti sociali dell’edilizia (Ance, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Produzione e Lavoro e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil), dopo l’intesa raggiunta sulla parte economica lo scorso 28 gennaio, hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo anche per la parte normativa. 
Dal punto di vista economico l’aumento salariale previsto al secondo livello è di 210,00 euro con incremento sui minimi del 18%, mentre dal punto di vista normativo il contratto si completa con gli accordi sul catalogo formativo nazionale, sorveglianza sanitaria, istanze del settore, premialità, trasferta nazionale, lavoro straordinario, non sovrapponibilità dei cicli contrattuali, prevedi e commissione classificazione. Di notevole interesse la definizione della denuncia unica, trasferta ed F24. Come affermano le OO.SS. di settore nella nota congiunta la denuncia unica oltre a promuovere la regolarità, garantisce maggiore trasparenza ed affidabilità dell’intero settore nei confronti dei soggetti terzi e delle Pubbliche Amministrazioni. Si tratta di un modello telematico che l’impresa dovrà inviare mensilmente alla Cassa Edile, contenente i dati riferiti al cantiere e all’operaio, dichiarando le ore lavorate e le ore non lavorate con campi bloccanti che impediscono le cd “sottodenunce” (ore dichiarate inferiori alle lavorate), erogazione dell’evr, applicazione contrattuale. Nella direzione della semplificazione e automatizzazione dei processi sono state inoltre definite novità anche sul nuovo regime di trasferta.
Entro il 20 marzo 2025 si svolgeranno le assemblee dei lavoratori per la validazione dell’ipotesi di accordo. 

Le novità fiscali della legge di conversione del D.L. Milleproroghe

Il Decreto Milleproroghe 2025, recentemente convertito, con modificazioni, nella Legge n. 15 del 21 febbraio 2025, introduce una serie di disposizioni urgenti in materia di termini normativi, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2025, n. 45.

Le misure contenute nella conversione in Legge del D.L. n. 202/2024 entrano in vigore il 25 febbraio 2025 e mirano a fornire proroghe e agevolazioni fiscali per imprese, professionisti e contribuenti.

 

Durante l’iter di conversione, il testo del D.L. Milleproroghe ha subito modifiche, tra cui l’introduzione dell’articolo 3-bis, che riammette i debitori decaduti dalla Rottamazione-quater. Nello specifico la norma stabilisce che, limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni precedentemente effettuate ai sensi dell’articolo 1, comma 235, della Legge n. 197/2022, i debitori che alla data del 31 dicembre 2024 sono incorsi nell’inefficacia della relativa definizione a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell’adesione alla predetta procedura di definizione agevolata, possono essere riammessi alla medesima rendendo, entro il 30 aprile 2025, la dichiarazione prevista dal medesimo comma 235 dell’articolo 1 della citata Legge n. 197/2022. .

 

Un’altra modifica rilevante riguarda il regime di esenzione IVA per il Terzo Settore, la cui entrata in vigore è stata posticipata dal 1° gennaio 2025 al 1° gennaio 2026 (articolo 3, comma 10).

 

Confermata la proroga fino al 31 marzo 2025 dell’esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica per i professionisti del settore sanitario.

 

All’articolo 3, commi 1-2, il decreto prevede anche una proroga per la registrazione degli Aiuti di Stato Covid-19 relativi all’IMU fino al 30 novembre 2025, estendendo il periodo transitorio durante il quale il mancato rispetto degli obblighi di registrazione non comporterà responsabilità patrimoniale.

 

Inoltre, riguardo al credito d’imposta Transizione 5.0, viene specificato che “sono agevolabili gli investimenti sostenuti anche antecedentemente alla presentazione della richiesta di accesso al credito d’imposta, purchè effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024” (articolo 13, comma 1-quinquies).

 

Oltre ciò, all’articolo 3 commi 14-octies, 14-novies e 14-decies del Milleproroghe, si colloca la proroga del credito d’imposta per le Zone Logistiche Semplificate (ZLS) per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025. 

 

Le misure fiscali comprendono anche il differimento delle scadenze fiscali per il 2025 (articolo 3-bis, commi 3-5), consentendo un allungamento dei termini per l’approvazione dei modelli dichiarativi e la presentazione delle dichiarazioni fiscali. Nel dettaglio:

  • per l’anno 2025, i termini per l’approvazione e la disponibilità in formato elettronico dei modelli di dichiarazione concernenti le imposte sui redditi e l’imposta regionale sulle attività produttive, nonchè delle relative istruzioni e specifiche tecniche, di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 3-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono rinviati al 17 marzo 2025;

  • per l’anno 2025, la data a partire dalla quale possono essere presentate le dichiarazioni di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è rinviata al 30 aprile 2025;

  • per l’anno 2025, i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e quelli necessari per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale di cui al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, sono resi disponibili entro il 30 aprile 2025.

A seguire, viene estesa al 31 dicembre 2025 la possibilità per le Onlus di beneficiare del cinque per mille dell’IRPEF senza essere formalmente iscritte al RUNTS. 

 

Infine, l’articolo 14 prevede la proroga dei termini per l’utilizzo del credito d’imposta per le imprese turistiche, estendendo la scadenza dal 31 dicembre 2024 al 31 ottobre 2025. Analogamente, apportando modifiche all’articolo 6 comma 2-septies, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, viene prevista una proroga delle procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, spostando il termine dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025.

CIPL Edilizia Industria Salerno: stabiliti i valori EVR 2025



L’Elemento variabile della retribuzione è pari al 4% dei minimi in vigore al 1° gennaio 2025


Il 12 febbraio scorso l’Ance Aies insieme ai rappresentanti territoriali della provincia di Salerno di Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno siglato il verbale di accordo relativo all’EVR 2025, disciplinato dall’art. 3 del CCNL 19 aprile 2010, fissato nella misura massima del 4% dei minimi di paga base in vigore alla data del 1° gennaio dell’anno di erogazione. Le Parti, dopo aver verificato i 4 indicatori per la determinazione a livello provinciale dell’emolumento riguardante il triennio 2024-2023-2022 con il triennio 2023-2022-2021, hanno stabilito che questi sono tutti positivi per un peso ponderale del 100%
Alla luce di quanto sopra indicato, l’EVR 2025 per la provincia di Salerno è pari al 4% dei minimi in vigore al 1° gennaio 2025. Gli importi sono riportati nelle tabelle di seguito. 

















Livello Importo EVR Operai
Operaio Comune 1° livello 0,23
Operaio Qualificato 2° livello 0,27
Operaio Specializzato 3° livello 0,30
Operaio 4° livello 0,32




























Livello Importo EVR Impiegati
1 39,49
2 46,21
3 51,34
4 55,29
5 59,24
6 71,09
7 78,99
7 Quadro 78,99

Milleproroghe 2025 convertito in legge: le misure sul lavoro

In Gazzetta ufficiale gli interventi sui contratti a termine e sui termini prescrizionali degli obblighi contributivi delle PA (Legge 21 febbraio 2025, n. 15).

Il Decreto Milleproroghe 2025 (D.L. n. 202/2024) è stato convertito in Legge n. 15/2025 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 24 febbraio 2025. Per quanto riguarda il lavoro, il provvedimento conferma innanzitutto quanto previsto dal decreto in materia di contratti a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi, ma comunque non eccedenti i 24 mesi. Viene, infatti, spostata al 31 dicembre 2025 (dal precedente termine del 31 dicembre 2024) la possibilità di sottoscrivere tali contratti per esigenze di natura  tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti nel caso la contrattazione collettiva non abbia previsto una propria casistica (articolo 19, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 81/2015 come modificato dall’articolo 14, comma 4, D.L. n. 202/2024).

Inoltre, per quel che concerne le pubbliche amministrazioni viene prorogata al 31 dicembre 2025 la sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei dipendenti delle PA (articolo 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 202/2024) e in favore di collaboratori coordinati e continuativi (articolo 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 202/2024).