CCNL Igiene Ambientale (Conflavoro-Confsal): siglato il verbale di rinnovo economico



Con il rinnovo stabiliti nuovi minimi retributivi dal 1° ottobre 2025 


Lo scorso 27 ottobre 2025 si è svolto l’incontro tra le Organizzazioni sindacali Confsal, Fesica con l’Associazione datoriale Conflavoro-Pmi che si è concluso con la sigla del verbale di rinnovo della parte economica del CCNL di settore firmato il 20 febbraio 2023 e avente validità ed efficacia dal 1° marzo 2023 al 28 febbraio 2026.


Le Parti sociali hanno concordato di dare priorità al rinnovo della parte economica per tutelare l’occupazione e, soprattutto, salvaguardare il potere d’acquisto dei lavoratori, anche in relazione all’andamento dell’inflazione consuntivata. Pertanto,si è convenuto di procedere all’adeguamento dei minimi retributivi al fine di tutelare il potere d’acquisto delle retribuzioni.


In particolare, i minimi tabellari in essere verranno adeguati a decorrere dal 1° ottobre 2025.


Le suddette nuove tabelle salariali sostituiscono tutte le precedenti in vigore nel testo del CCNL di settore e ne diventano parte integrante, modificando i relativi testi originali.


Tabella A
































Livello Minimo
Quadro 1.544,00
1 1.905,00
2 2.005,00
3 2.135,00
4 2.330,00
5 2.569,00
6 2.838,00
7 3.149,00
8 3.537,00

Tabella B 





























Livello Minimo
1 J 1.237,00
1 1.366,00
2 1.714,00
3 1.912,00
4 2.071,00
5 2.232,00
6 2.451,00
7 2.700,00

CCNL Multiservizi (Conflavoro-Confsal): siglato il verbale di rinnovo economico



Con il rinnovo stabiliti nuovi minimi retributivi dal 1° ottobre 2025 


Lo scorso 27 ottobre 2025 si è svolto l’incontro tra le Organizzazioni sindacali Confsal, Fesica con l’Associazione datoriale Conflavoro-Pmi che si è concluso con la sigla del verbale di rinnovo della parte economica del CCNL di settore firmato il 30 giugno 2022 e avente validità ed efficacia dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2025.


Le Parti sociali hanno concordato di dare priorità al rinnovo della parte economica per tutelare l’occupazione e, soprattutto, salvaguardare il potere d’acquisto dei lavoratori, anche in relazione all’andamento dell’inflazione consuntivata. Pertanto si è convenuto di procedere all’adeguamento dei minimi retributivi al fine di tutelare il potere d’acquisto delle retribuzioni.


In particolare, i minimi tabellari in essere verranno adeguati a decorrere dal 1° ottobre 2025.


Le suddette nuove tabelle salariali sostituiscono tutte le precedenti in vigore nel testo del CCNL di settore e ne diventano parte integrante, modificando i relativi testi originali.


Tabella A 





























Livello Minimo *
Quadro 2.196,00
1 2.054,00
2 1.843,00
3 1.582,00
4 1.490,00
5 1.413,00
6 1.344,00
7 1.275,00

* A tali importi deve essere aggiunta la somma a titolo di Una Tantum da erogare in unica soluzione o in massimo 12 rate.


L’Una Tantum viene quantificata per ogni livello come segue:





























Livello Una Tantum
Quadro 334,05
1 310,35
2 270,75
3 226,35
4 207,45
5 194,40
6 182,25
7 169,65

Professioni sanitarie: approvati i decreti attuativi di norme europee

Le norme riguardano, tra l’altro, i requisiti minimi di formazione per infermieri, dentisti e farmacisti (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 28 ottobre 2025, n. 147).

Il 28 ottobre scorso il Consiglio dei ministri ha approvato due decreti legislativi di attuazione di norme europee sulla formazione degli esercenti alcune professioni sanitarie.

 

In particolare, un primo decreto legislativo, approvato in esame preliminare, attua la direttiva (UE) 2024/782 della Commissione del 4 marzo 2024, che modifica la direttiva 2005/36/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti minimi di formazione per le professioni di infermiere responsabile dell’assistenza generale, dentista e farmacista.

Il provvedimento introduce novità nei percorsi di studio con l’obiettivo di assicurare che i professionisti sanitari italiani mantengano standard formativi all’avanguardia in Europa, in linea con l’evoluzione scientifica e tecnologica. L’aggiornamento della formazione per gli infermieri dell’assistenza generale riflette le esigenze emergenti, includendo elementi essenziali sull’uso e l’applicazione sicura delle nuove tecnologie nella pratica clinica.

 

Per dentisti e odontoiatri, vengono integrate nuove aree di studio e competenze professionali, quali l’implantologia orale, la gerodontologia, la tecnologia digitale in odontoiatria e l’assistenza collaborativa interprofessionale.

 

Per i farmacisti, le novità includono un’adeguata conoscenza della farmacia clinica e dell’assistenza farmaceutica, della sanità pubblica e delle sue ripercussioni sulla promozione della salute, nonché competenze in materia di collaborazione interdisciplinare e tecnologia digitale.

Infine, il secondo decreto legislativo, approvato in esame definitivo, riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell’assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania e tiene conto dei pareri espressi dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dalle competenti commissioni parlamentari.

CCNL Metalmeccanica P.I. Confimi: siglata l’ipotesi di accordo



Previsto aumento dei minimi tabellari per il biennio 2025-2026


Il 28 ottobre 2025 le Parti sociali Confimi Industria Meccanica e Fim-Cisl hanno siglato un accordo che prevede, per il biennio 2025-2026, un aumento dei minimi retributivi pari a 100,00 euro, riferiti al 5 Livello, comprensivo della rivalutazione IPCA-Nei, così ripartito:


– 27,97 euro con decorrenza dal 1° giugno 2025 (già corrisposti);


– 22,03 euro con decorrenza 1° novembre 2025;


– 50,00 euro con decorrenza 1° giugno 2026.


Pertanto, si riporta di seguito la tabella degli aumenti contrattuali e minimi retributivi suddivisi per livello.

























































































Categorie 01 giugno 2024 01 giugno 2025 01 novembre 2025 01 giugno 2026
  Minimo Incremento Minimo Incremento Minimo Incremento Minimo
9 2.994,08 38,92 3.033,00 30,66 3.063,66 69,59 3.133,25
8 2.693,12 35,01 2.728,13 27,58 2.755,71 62,59 2.818,30
7 2.476,07 32,19 2.508,26 25,36 2.533,62 57,55 2.591,17
6 2.307,43 30,00 2.337,43 23,63 2.361,06 53,63 2.414,69
5 2.151,35 27,97 2.179,32 22,03 2.201,35 50,00 2.251,35
4 2.008,57 26,11 2.034,68 20,57 2.055,25 46,68 2.101,93
3 1.924,52 25,02 1.949,54 19,71 1.969,25 44,73 2.013,98
2 1.735,47 22,56 1.758,03 17,77 1.775,80 40,33 1.816,13

Inoltre, viene confermata la clausola di salvaguardia per il recupero di un eventuale scostamento inflazionistica del IPCA-Nei 2025.


Sono previsti ulteriori incontri per il proseguimento della trattativa di rinnovo del contratto nella seconda metà di novembre e dicembre e le assemblee per il voto dell’accordo verranno calendarizzate entro il 20 novembre 2025.


 

CCNL Presidenza del Consiglio dei Ministri: siglato il rinnovo contrattuale



Il rinnovo 2019-2021 per i dipendenti pubblici non è stato siglato dalla Fp-Cgil


Il 28 ottobre 2025 è stato siglato il rinnovo contrattuale del CCNL Presidenza del Consiglio per il triennio 2019-2021. Il rinnovo si applica a tutto il personale non dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato ricompreso nel comparto autonomo di contrattazione collettiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri.


Il rinnovo prevede aumenti retributivi per 12 mensilità a cui aggiungere la 13a mensilità e riportati nella tabella di seguito. A decorrere dal 1° gennaio dell’anno di sottoscrizione del CCNL 2019-2021 sono previsti due nuovi parametri retributivi F11 e F12 nell’ambito della categoria A ed un nuovo parametro F11 nell’ambito della categoria B.


















































































Categoria Parametri retributivi Dall’1.1.2019 Dall’1.1.2020 Dall’1.1.2021 Dall’1.1.2022
 

 


A


 

F12 51.286,64
F11 49.552,31
F10 47.876,63
F9 38.131,92 38.637,12 39.347,52 45.597,02
F8 36.477,72 36.964,92 37.647,72 43.885,58
F7 34.776,32 35.244,32 35.899,52 42.125,38
F6 32.777,00 33.222,20 33.845,00 40.056,70
F5 30.711,11 31.132,31 31.721,51 37.918,69
F4 28.843,40 29.241,80 29.802,20 35.986,18
F3 26.268,39 26.636,79 27.156,39 33.322,25
F2 24.873,40 25.227,40 25.723,00 31.879,02
F1 24.017,76 24.362,16 24.844,56 30.994,58











































































Categoria Parametri retributivi Dall’1.1.2019 Dall’1.1.2020 Dall’1.1.2021 Dall’1.1.2022
 

B


 

F11 34.408,79
F10 33.245,21
F9 25.705,72 26.057,32 26.608,12 31.662,45
F8 24.855,32 25.194,92 25.731,32 30.779,65
F7 24.082,24 24.414,64 24.935,44 29.978,37
F6 23.305,24 23.629,24 24.136,84 29.174,25
F5 21.989,35 22.297,75 22.781,35 27.809,52
F4 20.676,46 20.969,26 21.430,06 26.448,99
F3 19.984,82 20.270,42 20.718,02 25.732,03
F2 19.291,43 19.568,63 20.004,23 25.013,32
F1 18.627,35 18.896,15 19.319,75 24.324,16

Viene precisato che gli importi tabellari erogato il 1° gennaio 2022 sono rivalutati con gli incrementi stabiliti dal contratto, a partire dagli stipendi tabellari indicati nella tabella D del CCNL 7 ottobre 2022, come rideterminati per effetto dei conglobamenti dell’IVC decorrenza 2010 e della quota base dell’indennità art. 18 del contratto integrativo della Presidenza del 10/11/2009, previsti dall’art. 69, c. 3 del citato CCNL con decorrenza 1/11/2022. Per i soli parametri retributivi F10 della categoria A e della categoria B, i valori indicati nella colonna, i quali sono comunque comprensivi degli incrementi riconosciuti dal presente CCNL, decorrono dal 1° gennaio 2022, data di decorrenza di tali parametri in base a quanto previsto dall’art. 69, c. 4 del medesimo CCNL. Inoltre, sono previsti incrementi, a partire dal 1° gennaio 2021 per l’indennità di Presidenza.





































Categoria Parametri retributivi Dall’1.1.2021
 

 


A


 

F10 18,10
F9 18,10
F8 18,10
F7 18,10
F6 18,10
F5 18,10
F4 18,10
F3 17,00
F2 16,80
F1 16,80




































Categoria Parametri retributivi Dall’1.1.2021
 

 


B


 

F10 14,70
F9 14,70
F8 14,70
F7 14,70
F6 14,70
F5 14,70
F4 14,30
F3 13,80
F2 13,50
F1 13,50

Il Fondo unico di Presidenza, a decorrere dal 1° gennaio 2021, come disposto dall’art. 73 del CCNL 7 ottobre 2022, è stabilmente incrementato di un importo annuo lordo pro capite pari a 199,46 euro

Le misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge per la tutela dei lavoratori con il rafforzamento di formazione e controlli (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 28 ottobre 2025, n. 147).

Nella seduta del 28 ottobre 2025, il governo ha approvato, tra gli altri provvedimenti, un decreto-legge recante misure per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile.

In particolare, per quel che concerne la tutela dei lavoratori, il provvedimento individua quali punti cardine la formazione, i controlli e la prevenzione, introducendo, tra l’altro, sistemi premiali per le imprese, il badge di cantiere come richiesto trasversalmente dalle parti sociali, il potenziamento della rete agricola di qualità, ulteriori assunzioni per 300 ispettori e 100 Carabinieri del Comando Tutela del Lavoro, oltre alla stabilizzazione di 94 medici e infermieri dell’INAIL.

Previste anche una serie di azioni a favore dei più giovani, compresa l’estensione della tutela INAIL anche agli infortuni avvenuti in itinere per gli studenti impegnati nella formazione scuola-lavoro e la previsione che non possano essere impegnati in attività ad alto rischio. Tra le novità del decreto, l’istituzione di una borsa di studio per gli orfani delle vittime di incidenti sul lavoro o di malattie professionali.

Inoltre, il decreto individua come misure: 

– la revisione delle aliquote INAIL e contributi agricoli;

– attenzione specifica al subappalto e agli strumenti digitali;

– rafforzamento della formazione per i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS);

– mancati infortuni e prevenzione;

– visite mediche aggiuntive;

– destinazione esclusiva delle sanzioni.

CCNL Pesca Cooperative e Costiera (imbarcati): sottoscritto l’accordo ponte 2025

Stabilito un aumento retributivo per i dipendenti imbarcati su natanti di cooperative di pesca

Il 27 ottobre 2025 le Parti Sociali Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila Pesca, Agci-Agroalimentare, Legacoop Agroalimentare, Confcooperative-Fedagripesca hanno siglato un accordo ponte valido per il 2025. 

Tale accordo risulta necessario per l’applicazione del contratto collettivo del settore, scaduto in data 31 dicembre 2024.

Dal punto di vista economico, l’accordo riconosce un aumento retributivo sul parametro 100 pari a 100,22 euro per i lavoratori dipendenti, che saranno erogati in tre tranche:

20,22 euro da settembre 2025;

30,00 euro da gennaio 2026;

50,00 euro da febbraio 2026.

Inoltre, ai soci lavoratori sarà riconosciuto un aumento del minimo monetario garantito pari al 3% con decorrenza dal primo settembre 2025.

CCNL Commercio Cifa – Confsal: nuovi minimi dal 1° novembre 2026



Definite nuove decorrenze che integrano le tabelle previste dal CCNL


Il 20 ottobre 2025 è stato siglato da Cifa e Confsal il verbale di accordo che contiene tabelle contenenti i nuovi minimi per il settore Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi e Turismo e Pubblici Esercizi, dal 1° novembre 2026  e dal 1° febbraio 2027.


Tabella minimi salariali Settore Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi


























































Livelli Minimo Tabellare

dal 1° marzo 2025


al 31 ottobre 2025

Minimo Tabellare

dal 1° novembre 2025

Minimo tabellare

dal 1° novembre 2026

Minimo tabellare

dal 1° febbraio 2027

Q* 2.930 2.990 3.045 3.115
7 2.455 2.510 2.560 2.625
6 2.190 2.240 2.285 2.340
5 1.945 1.990 2.025 2.070
4 1.750 1.790 1.820 1.860
3 1.630 1.660 1.690 1.730
2 1.515 1.545 1.570 1.605
1 1.375 1.405 1.425 1.450
* Comprensivo di indennità di funzione quadro pari a: 180 euro da corrispondere per 14 mensilità.


Tabella minimi salariali Settore Turismo e Pubblici Esercizi
































































Livelli Minimo Tabellare

dal 1° giugno 2025

Minimo Tabellare

dal 1° giugno 2026

Minimo Tabellare

dal 1° giugno 2027

Minimo Tabellare

dal 1° dicembre 2027

Q* 2.290 2.345 2.390 2.450
7 2.045 2.110 2.150 2.205
6 1.870 1.920 1.955 2.000
5 1.765 1.805 1.835 1.880
4 1.665 1.695 1.725 1.765
3 1.560 1.585 1.610 1.645
2S 1.500 1.515 1.545 1.575
2 1.480 1.495 1.520 1.550
1 1.390 1.395 1.415 1.445
* Comprensivo di indennità di funzione quadro pari a 70,00 € mensili lordi.

Sostegno dello sviluppo di competenze specialistiche delle piccole e medie imprese

In Gazzetta ufficiale il comunicato del Ministero delle imprese e del Made in italy relativo al decreto 4 settembre 2025, istitutivo di un regime di aiuto a sostegno dello sviluppo di competenze specialistiche delle piccole e medie imprese (Comunicato 27 ottobre 2025).

Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 4 settembre 2025 sono state disciplinate le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni per l’acquisizione, anche in un’ottica di rafforzamento delle filiere di appartenenza, di servizi finalizzati allo sviluppo delle competenze del personale dipendente aziendale al fine di accrescere le competenze del capitale umano delle PMI per consentire loro di affrontare le sfide e cogliere le opportunità connesse all’innovazione tecnologica ed alla transizione verde e digitale.

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di qualsiasi dimensione con almeno due bilanci approvati al momento della presentazione della domanda di agevolazioni, che esercitano attività industriali, ivi comprese quelle artigiane, i Centri di ricerca e, limitatamente alle aree di intervento individuate, le imprese di servizi. I citati soggetti possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro e con Organismi di ricerca, fino ad un massimo di cinque soggetti co-proponenti.

Progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti nell’ambito di specifiche aree di intervento (come individuate all’allegato n. 2 ed all’allegato n. 3 al decreto ministeriale in commento), riconducibili al comparto manufatturiero ed al settore digitale e delle telecomunicazioni.

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo diretto alla spesa e, ove richiesto, del finanziamento agevolato, nei limiti delle intensità massime di aiuto, comprensive delle eventuali maggiorazioni, stabilite dagli articoli 4 e 25 del regolamento GBER, a valere sulle risorse messe a disposizione dalle amministrazioni sottoscrittrici dell’Accordo per l’innovazione, nei limiti di una intensità d’aiuto calcolata sul totale dei costi e delle spese ammissibili di progetto, articolata sulla base della dimensione del soggetto proponente: 45% per le imprese di piccola dimensione; 35% per le imprese di media dimensione; 25% per le imprese di grande dimensione.
Il finanziamento agevolato, qualora richiesto, è concedibile esclusivamente alle imprese e nel limite massimo del 20% del totale dei costi ammissibili di progetto.

Con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese saranno fissati i termini per la presentazione delle domande di agevolazione e fornite ulteriori specificazioni per la corretta attuazione dell’intervento.

ATECO 2025: il nuovo Manuale di classificazione

Pubblicato in nuovo Manuale di classificazione previdenziale e rilasciata la funzionalità di consultazione delle regole di compatibilità (INPS, messaggio 27 ottobre 2025, n. 3206).

A seguito dell’adozione, a partire dal 1° aprile 2025, della nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025 predisposta dall’ISTAT sulla base della classificazione europea NACE (Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne), l’INPS ha provveduto ad assegnare a tutte le matricole già iscritte e attive in data antecedente al 1° aprile 2025 il codice ATECO 2025 corrispondente all’attività economica già esercitata e descritta dal codice ATECO 2007 presente negli archivi anagrafici.

 

Conseguentemente, l’Istituto ha comunicato, con il messaggio in oggetto, la avvenuta pubblicazione del Manuale di classificazione previdenziale che definisce la classificazione dei datori di lavoro in base al codice ATECO 2025 e che sostituisce il procedente Manuale riferito al codice ATECO 2007. 

 

Nel Manuale, per ogni singola sezione, divisione, gruppo e classe, vengono individuati i codici ATECO a sei cifre con la corrispondente descrizione e il dettaglio delle relative attività e/o prodotti, così come indicato nel manuale dell’ISTAT di riferimento con, laddove presenti, le correlate inclusioni ed esclusioni. Inoltre, accanto al singolo codice ATECO viene indicato il/o i CSC che l’Istituto, ai sensi dell’articolo 49 della Legge n. 88/1989, ha individuato in corrispondenza della specifica attività descritta.

 

Attraverso la consultazione on-line è possibile verificare puntualmente le regole di classificazione che al momento dell’accesso/consultazione i datori di lavoro devono seguire ai fini dell’iscrizione; infatti, ogni variazione procedurale registrata nei sistemi e legata all’associazione tra il singolo codice ATECO 2025 e i relativi CSC viene automaticamente riportata nel Manuale on-line.

 

Inoltre, l’INPS comunica che è stata rilasciata una nuova funzionalità che consente la consultazione delle compatibilità tra i codici ATECO, i CSC e i CA.

 

La consultazione delle regole di compatibilità comprende:

 

– lista codici ATECO 2025: selezionando il singolo codice ATECO 2025 è possibile visualizzare i CSC compatibili;
– lista CSC: selezionando il singolo CSC è possibile visualizzare tutti i codici ATECO 2025 o 2007 compatibili;
– lista CA: selezionando il singolo CA, oltre alla descrizione e alla data inizio e fine, è possibile visualizzare le compatibilità del CA con i singoli codici CSC, nonché le compatibilità del CA con gli altri CA.

 

I datori di lavoro e gli intermediari abilitati possono accedere al Manuale e al servizio di consultazione delle regole di compatibilità tramite il servizio “Compatibilità ATECO-CSC-CA”, raggiungibile dal sito istituzionale dell’INPS al seguente percorso: “Imprese e liberi professionisti” > “Apertura, variazione, chiusura, azienda/attività” > “Manuale di classificazione previdenziale e compatibilità ATECO-CSC-CA”.